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CATEGORIE ATTREZZATURE IN PRESSIONE SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE
| GRUPPO GVR Gas, vapore e riscaldamento |
a1) Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0.5 bar
a2) Generatori di vapore d’acqua
a3) Generatori di acqua surriscaldata
a4) Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
a5) Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento che utilizzano acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale di focolai superiori a 116 kW
a6) Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legisla- tivo n. 39 del 25 febbraio 2000
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Obblighi del datore di lavoro
| Il Datore di Lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori e della corretta installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro. Rientra, pertanto, nei suoi doveri far sottoporre le attrezzature in pressione, riportate nell’Allegato VII del D.Lgs.81/08, alle verifiche periodiche obbligatorie per Legge, secondo la periodicità in esso riportata. |
Verifiche periodiche |
Le verifiche periodiche sulle attrezzature in pressione sono finalizzate ad accertare la conformità rispetto alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Le verifiche periodiche si distinguono in: - prima verifica periodica
- verifiche periodiche successive alla prima:
- funzionamento - integrità - interna Al termine della verifica viene rilasciato un verbale accertante lo stato dell’attrezzatura. Il costo delle verifiche periodiche è regolato dal Tariffario ministeriale in vigore.
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| ITER PER RICHIEDERE LE VERIFICHE |
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Ruolo del soggeto abilitato
| STEP 1 MESSA IN SERVIZIO E NUMERO DI MATRICOLA
Il Datore di Lavoro deve procedere alla DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMMATRICOLAZIONE con conseguente assegnazione del numero di matricola e, se prevista per la tipologia di attrezzatura, anche alla richiesta di VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO all’Inail di competenza. STEP 2
PRIMA VERIFICA PERIODICA Il Datore di Lavoro deve procedere alla richiesta della PRIMA VERIFICA PERIODICA all’Inail, indicando, nell’apposita modulistica, il nominativo del Soggetto Abilitato (NTI ITALIA) del quale l’Inail si deve avvalere in caso di impossibilità.
Trascorsi 45 giorni, in assenza di riscontro e/o esecuzione della verifica da parte dell’Inail, il Datore di Lavoro deve in- caricare direttamente il Soggetto Abilitato per l’esecuzione dell’attività. STEP 3
VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE Il Datore di Lavoro può incaricare direttamente il Soggetto Abilitato per l’effettuazione delle VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE, in alternativa ad Asl o altri enti preposti.
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ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
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(D.Lgs. 81/08, art.71, comma 11 e All.VII – D.M. 11 Aprile 2011)
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CATEGORIE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SOGGETTE A VERIFICHE PERIODICHE
| Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga |
Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b)Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) Idroestrattori a forza centrifuga
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Gruppo SP - Sollevamento Persone |
Sollevamento persone a) Scale aeree a inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere
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| Obblighi del datore di lavoro |
Il Datore di Lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori e della corretta installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro. Rientra, pertanto, nei suoi doveri far sottoporre le attrezzature di sollevamento, riportate nell’Allegato VII del D.Lgs.81/08, alle verifiche periodiche obbligatorie per Legge, secondo la periodicità in esso riportata. |
Verifiche periodiche |
Le verifiche periodiche sulle attrezzature di sollevamento sono finalizzate ad accertare la conformità rispetto alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Le verifiche periodiche si distinguono in: • prima verifica periodica • verifiche periodiche successive alla prima Al termine della verifica viene rilasciato un verbale accertante lo stato dell’attrezzatura. Il costo delle verifiche periodiche è regolato dal Tariffario ministeriale in vigore. |
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| ITER PER RICHIEDERE LE VERIFICHE |
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Ruolo del soggeto abilitato
| STEP 1 MESSA IN SERVIZIO E NUMERO DI MATRICOLA Il Datore di Lavoro deve procedere alla DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMMATRICOLAZIONE all’Inail di competenza con conseguente assegnazione del numero di matricola all’attrezzatura.
STEP 2 PRIMA VERIFICA PERIODICA
Il Datore di Lavoro deve procedere alla richiesta della PRIMA VERIFICA PERIODICA all’Inail, indicando, nell’apposita modulistica, il nominativo del Soggetto Abilitato (NTI ITALIA) del quale l’Inail si deve avvalere in caso di impossibilità. Trascorsi 45 giorni dalla data di invio, in assenza di riscontro e/o esecuzione della verifica da parte dell’Inail, il Datore di Lavoro deve incaricare direttamente il Soggetto Abilitato per l’esecuzione dell’attività.
STEP 3 VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE Il Datore di Lavoro può incaricare direttamente il Soggetto Abilitato per l’effettuazione delle VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE, in alternativa ad Asl o altri enti preposti.
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IMPIANTI IN PRESSIONE NELL’ATTIVITÀ DI BIRRIFICAZIONE
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(D.Lgs. 81/08, art. 71, comma 11 e All. VII – D.M. 11 aprile 2011) |
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IMPIANTI IN PRESSIONE NELL’ATTIVITÀ DI BIRRIFICAZIONE
| Attrezzature in pressione da sottoporre a verifiche periodiche presenti nelle cantine | - Caldaie e generatori di vapore
- Tank di fermentazione
- Compressori, disoleatori e
serbatoi dell’impianto ad aria - Gruppi frigo e relativi
serbatoi d’accumulo
- Impianto azoto e relativi serbatoi d’accumulo
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| Obblighi del datore di lavoro |
Il Datore di Lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori e in particolare della corretta installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro e del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per adempiere a questo obbligo deve sottoporre le attrezzature di lavoro a controlli e verifiche periodiche. |
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STEP 1 MESSA IN SERVIZIO E NUMERO DI MATRICOLA SUCCESSIVAMENTE ALL’INSTALLAZIONE DI UN’ATTREZZATURA NUOVA O USATA IN UN SITO
DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE
Il Datore di Lavoro deve inoltrare la denuncia di messa in servizio allegando una relazione tecnica con schema dell’impianto all’Inail, tramite modulistica presente sul sito dell’Ente che provvede ad assegnare all’attrezzatura in questione il numero di matricola.
RICHIESTA DI VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO Nei casi previsti, il Datore di Lavoro deve richiedere la verifica di messa in servizio o “di primo impianto” all’Inail, tramite modulistica presente sul sito dell’Ente; a tale richiesta devono essere allegati una relazione tecnica con lo schema dell’impianto.
L’Inail dovrà effettuare la verifica di messa in servizio, che ha lo scopo di accertare la corretta installazione delle attrezzature. La verifica consiste in un accertamento documentale, nell’analisi di una corretta installazione e in una prova di funzionamento.
In caso di trasferimento di un recipiente da un sito a un altro (denuncia e verifica di messa in servizio già effettuate nel sito originario): Valgono tutte le considerazioni fatte al punto precedente (in questo caso non viene più assegnato il numero di matricola, poiché già assegnato in occasione della prima denuncia).
STEP 2 PRIMA VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVAMENTE ALLA MESSA IN SERVIZIO, SECONDO LA PERIODICITÀ PREVISTA DALL’ALLEGATO VII DEL D.Lgs. 81/08
Il Datore di Lavoro deve richiedere all’Inail la Prima Verifica Periodica, indicando nell’apposita modulistica il nominativo del Soggetto Abilitato del quale l’Inail si potrà avvalere laddove non fosse in grado di provvedere direttamente, con la propria struttura, allo svolgimento della verifica.
Entro 45 giorni dalla richiesta L’Inail provvede all’effettuazione di- retta della Prima Verifica Periodica
oppure
L’Inail accoglie la richiesta e incarica il Soggetto Abilitato all’effettuazione della Prima Verifica Periodica. Dopo 45 giorni dalla richiesta
Se l’Inail non risponde, la responsabilità della mancata verifica torna in capo al Datore di Lavoro che deve incaricare direttamente il Soggetto Abilitato.
STEP 3 VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA VERIFICA PERIODICA, SECONDO LA PERIODICITÀ PREVISTA DALL’ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/08
Per le verifiche successive alla prima, il Datore di Lavoro può avvalersi, a propria scelta, di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche periodiche successive di funzionamento sono finalizzate all’accertamento del corretto funzionamento e del permanere delle condizioni di sicurezza.
Le verifiche periodiche per la valutazione dello stato di integrità sono finalizzate a definire lo stato di conservazione dell’attrezzatura a fronte dei meccanismi di degrado dovuti al suo utilizzo; sono da eseguire con cadenza decennale a seguito di una prova tecnica (spessimetrica, pneumatica, idraulica).
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IMPIANTI IN PRESSIONE NELL’ATTIVITÀ VITIVINICOLA
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(D.Lgs. 81/08, art. 71, comma 11 e All. VII – D.M. 11 aprile 2011) |
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IMPIANTI IN PRESSIONE
NELL’ATTIVITÀ VITIVINICOLA | Attrezzature in pressione da sottoporre a verifiche periodiche presenti nelle cantine |
- Caldaie e generatori di vapore
- Tank di fermentazione
- Compressori, disoleatori e
serbatoi dell’impianto ad aria
- Gruppi frigo e relativi
serbatoi d’accumulo - Impianto azoto e relativi serbatoi d’accumulo
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| Obblighi del datore di lavoro |
Il Datore di Lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori e in particolare della corretta installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro e del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per adempiere a questo obbligo deve sottoporre le attrezzature di lavoro a controlli e verifiche periodiche. |
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STEP 1 MESSA IN SERVIZIO E NUMERO DI MATRICOLA SUCCESSIVAMENTE ALL’INSTALLAZIONE DI UN’ATTREZZATURA NUOVA O USATA IN UN SITO
DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE
Il Datore di Lavoro deve inoltrare la denuncia di messa in servizio allegando una relazione tecnica con schema dell’impianto all’Inail, tramite modulistica presente sul sito dell’Ente che provvede ad assegnare all’attrezzatura in questione il numero di matricola.
RICHIESTA DI VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO Nei casi previsti, il Datore di Lavoro deve richiedere la verifica di messa in servizio o “di primo impianto” all’Inail, tramite modulistica presente sul sito dell’Ente; a tale richiesta devono essere allegati una relazione tecnica con lo schema dell’impianto.
L’Inail dovrà effettuare la verifica di messa in servizio, che ha lo scopo di accertare la corretta installazione delle attrezzature. La verifica consiste in un accertamento documentale, nell’analisi di una corretta installazione e in una prova di funzionamento.
In caso di trasferimento di un recipiente da un sito a un altro (denuncia e verifica di messa in servizio già effettuate nel sito originario): Valgono tutte le considerazioni fatte al punto precedente (in questo caso non viene più assegnato il numero di matricola, poiché già assegnato in occasione della prima denuncia).
STEP 2 PRIMA VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVAMENTE ALLA MESSA IN SERVIZIO, SECONDO LA PERIODICITÀ PREVISTA DALL’ALLEGATO VII DEL D.Lgs. 81/08
Il Datore di Lavoro deve richiedere all’Inail la Prima Verifica Periodica, indicando nell’apposita modulistica il nominativo del Soggetto Abilitato (NTI ITALIA) del quale l’Inail si potrà avvalere laddove non fosse in grado di provvedere direttamente, con la propria struttura, allo svolgimento della verifica.
Entro 45 giorni dalla richiesta
L’Inail provvede all’effettuazione diretta della Prima Verifica Periodica oppure L’Inail accoglie la richiesta e incarica il Soggetto Abilitato all’effettuazione della Prima Verifica Periodica (NTI ITALIA).
Dopo 45 giorni dalla richiesta
Se l’Inail non risponde, la responsabilità della mancata verifica torna in capo al Datore di Lavoro che deve incaricare direttamente il Soggetto Abilitato.
STEP 3 VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA VERIFICA PERIODICA, SECONDO LA PERIODICITÀ PREVISTA DALL’ALLEGATO VII DEL D.LGS. 81/08
Per le verifiche successive alla prima, il Datore di Lavoro può avvalersi, a propria scelta, di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche periodiche successive di funzionamento sono finalizzate all’accertamento del corretto funzionamento e del permanere delle condizioni di sicurezza.
Le verifiche periodiche per la valutazione dello stato di integrità sono finalizzate a definire lo stato di conservazione dell’attrezzatura a fronte dei meccanismi di degrado dovuti al suo utilizzo; sono da eseguire con cadenza decennale a seguito di una prova tecnica (spessimetrica, pneumatica, idraulica).
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Organismo di Ispezione S.A. dal MLPS per verifiche attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/08 art. 71 c. 11 e All. VII) |
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Sede Operativa Corso Trapani 25 10139 Torino T +39 011 377 261 |
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info@nti-italia.it |
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www.nti-italia.it |
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